Estratto del Titolo I del D.Lgs. 81/2008 modificato dal D.Lgs. 106/2009 in materia di sicurezza sul lavoro.

 

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il D.Lgs. 106/2009 introduce nella valutazione i rischi connessi alla specifica tipologia contrattuale, in modo che il datore di lavoro tenga conto delle diverse tipologie dei contratti di lavoro non standard (lavoro a progetto, part-time, ecc.) per meglio organizzare la prevenzione.

 

STRESS LAVORO-CORRELATO

L’obbligo della valutazione dello stress lavoro-correlato decorrerà dalla elaborazione da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro delle indicazioni necessarie, nel caso in cui non vengano individuate, l’obbligo decorrerà dall’1 agosto 2010.

 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il datore di lavoro provvede alla redazione del DVR secondo ‘principi di semplicità, brevità e comprensibilità’.
La data certa del DVR viene attestata attraverso le firme di: datore di lavoro, RSPP, RLS e medico competente.
Il DVR deve essere redatto entro 90 giorni dalla costituzione di nuova impresa.

 

OBBLIGO DI VIGILANZA

Il D.Lgs. 106/09 conferma che l’obbligo di vigilanza posto in capo al datore di lavoro ‘si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4’.
Il D.Lgs. 106/09 inserisce l’obbligo per il datore di lavoro e i dirigenti di vigilare sull’adempimento degli obblighi posti a carico di preposto, lavoratori, progettisti, fabbricanti ed installatori, e del medico competente.

 

FORMAZIONE

L’articolo 37, comma 7, del D.Lgs. 81/08 prevede corsi sulla sicurezza sul lavoro specifici anche per i dirigenti oltre che per i preposti.

 

FORMATORE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro dovrà definire i requisiti del ‘formatore per la sicurezza sul lavoro‘.

 

PRIMO SOCCORSO E ANTINCENDIO

Nelle aziende fino a 5 lavoratori il datore di lavoro può svolgere la funzione di addetto primo soccorso e di prevenzione incendi ed evacuazione, frequentando i corsi di formazione appositi.

 

VISITE MEDICHE

Il D.Lgs. 106/09 introduce la previsione di due nuove visite mediche:

  • la visita preventiva in fase preassuntiva,
  • la visita precedente la ripresa del lavoro, in caso di assenza per motivi di salute di durata superiore a 60 giorni continuativi.

Inoltre, il decreto prevede che il datore di lavoro comunichi al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro con il dipendente soggetto a sorveglianza sanitaria.

 

TOSSICODIPENDENZA ED ALCOOL DIPENDENZA

In merito a tossicodipendenza ed alcooldipendenza, il D.Lgs. 106/09 prevede una rivisitazione degli Accordi Stato-Regioni attualmente in vigore.

 

ACCERTAMENTO DELL’IDONEITÀ ALLA MANSIONE

Il D.Lgs.106/2009 consente di trasferire il lavoratore giudicato inidoneo o a mansioni equivalenti o a mansioni inferiori garantendo il trattamento economico corrispondente alle mansioni di provenienza.

 

INAIL

Importanti novità che riguardano l’INAIL ed i rapporti delle imprese con l’Istituto.

 

COMUNICAZIONE DEI NOMINATIVI DEI RLS

Le imprese dovranno comunicare all’INAIL i nominativi dei RLS solo in caso di nuova nomina o designazione, nuova comunicazione è quindi necessaria solo se il RLS è cambiato a partire dall’1 gennaio 2009.

 

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Il nuovo comma 3-ter dell’art. 26 prevede la redazione del DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) in due momenti: inizialmente si redige un documento con i rischi ‘standard’ dell’attività di appalto, in seguito il DUVRI viene completato con le indicazioni dei rischi specifici da interferenza riferiti al luogo dove viene svolto l’appalto.
Infine, il D.Lgs. 106/09 dispone che il DUVRI debba essere aggiornato in relazione all’evoluzione dei lavori.

 

COSTI DELLA SICUREZZA

Il D.Lgs.106/09 conferma che i costi da indicare sono quelli riguardanti le misure per eliminare o ridurre i costi derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.

 

SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE (art. 27, D.Lgs. 81/2008)

La Commissione consultiva permanente individuerà il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi.
Con riferimento all’edilizia, questo sistema sarà realizzato con l’adozione di uno strumento che attribuirà alle imprese un punteggio iniziale che sarà decurtato se saranno accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Esauriti i punti, per l’impresa sarà impossibile svolgere attività nel settore edile.

 

COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

Il ‘Correttivo’ precisa che il coordinatore per l’esecuzione può essere il datore di lavoro di un’impresa esecutrice o un suo dipendente o il RSPP, solo in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice.

 

ACCERTAMENTO DELL’IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE

Il D.Lgs. 106/09 prevede una forma semplificata negli appalti fino a 200 uomini/giorno attraverso il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, il DURC e un’autocertificazione del possesso dei requisiti tecnico-professionali (all. XVII, D.Lgs. 81/08).

 

MONITORAGGIO DEI LAVORI DI ATTUAZIONE DEL ‘CORRETTIVO’

Assolombarda manterrà monitorato lo sviluppo dei lavori di attuazione del D.Lgs. 106/09 e fornirà le informazioni relative con comunicazioni mirate.

 

Per ulteriori informazioni contattaci compilando il form qui a lato.

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